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Art. 13 – Organi della Sezione |
| Sono organi della Sezione almeno i seguenti: |
| - l’Assemblea dei Soci; |
| - il Consiglio Direttivo; |
| - il Presidente; |
| - il Collegio dei Revisori dei Conti. |
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assemblea dei soci |
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Art. 14 – Assemblea |
|
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della
Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di
età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche
gli assenti o i dissenzienti. |
| L’Assemblea: |
| - adotta lo statuto ed i programmi annuali e
pluriennali della Sezione; |
|
- elegge il Presidente sezionale;
|
|
- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio
dei revisori dei conti ed i delegati all’Assemblea dei Delegati
del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci
maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità
stabilite dal presente statuto, escluso il voto per
corrispondenza; |
|
- delibera le quote associative ed i contributi
a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed
eccedente le quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati; |
| - approva l’operato del Consiglio Direttivo, i
bilanci d’esercizio e la relazione del Presidente; |
| - delibera l’acquisto, l’alienazione di
immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi; |
| - delibera lo scioglimento della Sezione; |
| - delibera sulle modificazioni da apportare
allo statuto sezionale in unica lettura; |
|
- delibera su ogni altra questione, contenuta
nell’ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio
Direttivo o da almeno 20 Soci, aventi diritto al voto. |
|
Art. 15 – Convocazione |
|
L’Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno
una volta all’anno entro il termine perentorio del 31 marzo per
l’approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali. |
|
L’assemblea straordinaria può essere convocata
ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o
quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del
Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno 20
Soci maggiorenni della Sezione. |
|
Art. 16 – Partecipazione |
|
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed
hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni
in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all’anno in
cui si tiene l’assemblea; i minori di età possono assistere
all’Assemblea. |
|
Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea
da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e
farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta,
mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare n. 1
deleghe. |
|
Per la validità delle sedute è necessaria la
presenza, di persona o per delega, di almeno della metà degli aventi
diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno
ventiquattro ore dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita
qualunque sia il numero dei presenti. E’ escluso il voto per
corrispondenza. |
|
Art. 17 – Presidente e Segretario dell’Assemblea |
|
L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e
tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata
dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed
in generale il diritto di partecipare all’Assemblea. |
|
Art. 18 – Deliberazioni
|
|
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a
maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello
nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla
maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. |
|
Le cariche Sociali sono elettive e a titolo
gratuito. Per la designazione e per l’elezione alle cariche Sociali
il voto è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il
proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non
indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione
va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento
di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa
quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con
maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i
voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto
contemporaneamente a più di una carica Sociale. |
|
Le deliberazioni concernenti l’acquisto,
l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono
essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti
aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia
se non dopo l’approvazione da parte del Comitato centrale di
indirizzo e controllo. |
|
La deliberazione di scioglimento della Sezione
deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci
aventi diritto al voto. |
|
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese
pubbliche mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici
giorni. |
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|
consiglio direttivo |
|
Art. 19 –Composizioni e funzioni
|
|
Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione
della Sezione e si compone di numero 6 componenti, più il
Presidente, eletti dall’Assemblea dei Soci. |
| Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti
specifiche funzioni: |
| - convoca l’Assemblea dei Soci; |
| - propone all’Assemblea dei Soci i programmi
annuali e pluriennali della Sezione; |
| - redige, collaziona e riordina le modifiche
dello statuto della Sezione; |
| - pone in atto le deliberazioni dell’Assemblea
dei Soci; |
|
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le
direttive impartite dall’Assemblea dei Soci per cui è
responsabile in via esclusiva dell’amministrazione, della
gestione e dei relativi risultati; |
|
- cura la redazione dei bilanci di esercizio
della Sezione; |
| - delibera la costituzione di nuove
sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto; |
| - delibera i provvedimenti disciplinari nei
confronti dei Soci; |
| - delibera sulle domande d’iscrizione di nuovi
Soci; |
| - delibera la costituzione o lo scioglimento di
Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l’attività; |
| - cura l’osservanza dello Statuto e del
Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale; |
| - proclama i Soci venticinquennali,
cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali |
|
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo
nomina fra i suoi componenti il Presidente (se non di competenza
dell’Assemblea), il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere
ed il segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non
facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso
specifico, non hanno diritto di voto. |
|
Art. 20 - Durata e scioglimento |
|
Gli eletti durano in carica non più di tre anni e
sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo
almeno un anno di interruzione, escluso il presidente sezionale. |
|
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla
carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano
intervenuti a n. 3 riunioni consecutive. |
|
Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi
motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del
sostituito. |
|
Qualora vengano a mancare la metà dei componenti
originari si deve convocare l’assemblea per la elezione dei mancanti
entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono
l’anzianità dei sostituiti. |
|
In caso di dimissioni dell’intero Consiglio
Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici
giorni, convoca l’Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi
trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio
Direttivo. |
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Art. 21 - Convocazione |
|
Alle riunioni del Consiglio Direttivo il
Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed
i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente
può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio
Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o
necessario. |
|
Art. 22 – Modalità di convocazione |
|
Il Consiglio Direttivo è convocato dal
Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a
richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni mese,
mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data,
l’ora della convocazione, e comunicato all’albo, almeno cinque
giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni
del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute
dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice
Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più
anzianità di iscrizione al CAI. |
|
All'insorgere di eventuale conflitto di interessi
su una particolare operazione della Sezione che riguardi il
componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente,
i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può
partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può
assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione. |
|
I verbali delle sedute sono redatti dal
segretario o da un consigliere all’uopo designato, approvati nella
seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.
I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale,
previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il
rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati. |
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presidente |
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Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente |
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Il Presidente della Sezione è il legale
rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può
delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma
Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche: |
| - sottoscrive la convocazione dell’assemblea dei
Soci; |
| - convoca e presiede le riunioni del consiglio
direttivo |
|
- presenta all’assemblea dei Soci la relazione
annuale, accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo
stato patrimoniale della Sezione; |
| - pone in atto le deliberazioni del consiglio
direttivo |
|
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che
sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere
ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile. |
|
Il candidato alla carica di Presidente
della Sezione al momento della elezione deve aver maturato
esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi
delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione
alla Sezione non inferiore a due anni Sociali completi. |
| Il Presidente è nominato dall’Assemblea dei Soci,
secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sezione. |
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tesoriere e segretario |
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Art. 24 – Compiti del Tesoriere |
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Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia
dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone
ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento
unitamente al Presidente. |
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Art. 25 – Compiti del Segretario |
|
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del
Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e
sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione. |
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collegio dei revisori dei conti |
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Art. 26 – Composizione e durata |
|
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di
controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria,
economica e patrimoniale della Sezione. E’ costituito da almeno due
componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione
non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica 3 anni,
sono rieleggibili. |
|
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il
presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di
convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del
Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo
sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute
dell’Assemblea dei Soci. |
| E’ compito dei Revisori dei conti: |
|
- l’esame del conto economico, del bilancio
consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo
apposita relazione da presentare all’assemblea dei Soci; |
| - il controllo collegiale od individuale degli
atti contabili della Sezione o della sottoSezione; |
|
- la convocazione dell’assemblea dei Soci nel caso di riscontro
di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità
di funzionamento del Consiglio Direttivo. |
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statuto |
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titolo IV |
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cariche sociali |
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Art. 27 – Condizioni di eleggibilità
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Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con
diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti
all’associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne
per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi
personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale;
siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli
scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club
Alpino Italiano. |
|
La gratuità della cariche esclude esplicitamente
l’attribuzione e l’erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai
parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso,
comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad
una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o
attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro
conclusione. |
|
Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad
incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club
alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico
continuativo con le strutture centrale o periferiche. |
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statuto |
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titolo V |
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commissioni,
gruppi e scuole |
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Art. 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole |
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Il Consiglio Direttivo può costituire organi
tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o
Soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa,
determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri,
specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso
Consiglio Direttivo. |
|
Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi
aventi autonomia tecnico- organizzativa ed amministrativa in linea
con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento. |
|
Tali gruppi operano secondo apposito regolamento
sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo,
ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione
all’attività del gruppo stesso. E’ vietata la costituzione di gruppi
di non Soci. |
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statuto |
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Art. 29 – Costituzione |
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Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le
procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI,
costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte
integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo
del numero dei delegati elettivi all’assemblea dei delegati del CAI.
I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della
Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto
dall’ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene
rapporti diretti con la struttura centrale. |
|
Ha un proprio ordinamento, che non può essere in
contrasto con quello della Sezione e che è soggetto
all’approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio
Direttivo della Sezione. |
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statuto |
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Art. 30 –Patrimonio |
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Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili
ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con
l’eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata
da enti o privati. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote
associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui
beni Sociali; dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici; da
altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano
necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un
conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I
Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e gli
avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione
delle attività istituzionali. E’ vietata la distribuzione fra i
Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi
riserve. |
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statuto |
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titolo VIII |
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amministrazione |
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Art. 31 – Esercizio Sociale
|
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Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre
di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo
redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e
del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati
all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. Il bilancio reso pubblico
mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni
antecedenti l’Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e
veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione.
Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed
i lasciti ricevuti. |
|
In caso di scioglimento della Sezione, che
comporta il contemporaneo scioglimento della sottoSezione, le
attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi
sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del
Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per
non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano
acquisite al patrimonio del GR interessato. In caso di scioglimento
di una sottoSezione, le attività patrimoniali nette, risultanti
dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio
regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per
territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della
Sezione. I Soci della sottoSezione mantengono la loro iscrizione
alla Sezione. |
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indice
statuto |
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Art. 32 – Tentativo di conciliazione |
|
La giustizia interna al Club Alpino Italiano è
amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale,
il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o
Interregionale dei Probiviri è l’organo giudicante di primo grado,
il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo giudicante di secondo
grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i
Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale, non potranno
essere deferite all’autorità giudiziaria, né al parere o
all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che
prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le
norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale
del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia
esaurito nei suoi possibili
gradi l’intero iter della controversia relativa. |
|
Art. 33 – Rinvio alle norme del Club alpino italiano |
|
Per tutto quanto non previsto nel presente
statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento
Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà
in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di
indirizzo e controllo del CAI. |
|
Ogni modifica del presente statuto dovrà essere
deliberata a maggioranza dall’Assemblea dei Soci della Sezione. Essa
acquisterà efficacia solo dopo l’approvazione da parte del Comitato
centrale di indirizzo e controllo del CAI. |
|
Il suesteso testo è stato approvato dalla
Assemblea dei Soci della Sezione di Seregno del Club Alpino Italiano
nella seduta del giorno 16 novembre 2007. |
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indice |
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titolo interessato |
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Titolo I |
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denominazione - sede - durata |
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Art. 1 (Denominazione e durata) |
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Art. 2 (Natura) |
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|
scopi e durata |
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Art. 3 (Scopi) |
| |
Art. 4 (Locali sede) |
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Titolo II |
|
| |
soci |
| |
Art. 5 (Soci) |
| |
Art. 6 (Ammissione) |
| |
Art. 7 (Quota associativa) |
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Art. 8 (Durata) |
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Art. 9 (Dimissioni) |
| |
Art. 10 (Perdita della qualità di Socio) |
| |
Art. 11 (Sanzioni disciplinari) |
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Art. 12 (Ricorsi) |
| |
Titolo III |
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| |
sezioni |
| |
Art. 13 (Organi della Sezione) |
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assemblea dei soci |
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Art. 14 (Assemblea) |
| |
Art. 15 (Convocazione) |
| |
Art. 16 (Partecipazione) |
| |
Art. 17 (Presidente e Segretario dell’Assemblea) |
| |
Art. 18 (Deliberazioni) |
| |
consiglio direttivo |
| |
Art. 19 (Composizione e funzioni) |
| |
Art. 20 (Durata e scioglimento) |
| |
Art. 21 (Convocazione) |
| |
Art. 22 (Modalità di convocazione)
|
| |
presidente |
| |
Art. 23 (Compiti del Presidente) |
| |
tesoriere e segretario |
| |
Art. 24 (Compiti del Tesoriere) |
| |
Art. 25 (Compiti del Segretario) |
| |
collegio dei revisori dei conti |
| |
Art. 26 (Composizione e durata) |
| |
Titolo IV |
|
| |
cariche sociali |
| |
Art. 27(Condizioni di eleggibilità) |
| |
Titolo V |
|
| |
commissione, gruppi e scuole |
| |
Art. 28 (Commissioni, Gruppi e Scuole) |
| |
Titolo VI |
|
| |
sottosezioni |
| |
Art. 29 (Costituzione) |
| |
Titolo VII |
|
| |
patrimonio |
| |
Art. 30 (Patrimonio) |
| |
Titolo VIII |
|
| |
amministrazione |
| |
Art. 31 (Esercizio Sociale) |
| |
Titolo IX |
|
| |
controversie |
| |
Art. 32 (Tentativo di conciliazione) |
| |
Art. 33 (Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano) |
|